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Passo carrabile: autorizzazione all'apertura

(urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1992-12-16;495~art46)
  • Servizio attivo
Procedimento di autorizzazione all'apertura
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A chi è rivolto

Il servizio è rivolto ai proprietari di immobili, società, condomini e comunque ad ogni possessore di un diritto reale su un bene. La richiesta deve essere presentata dal proprietario o dall'affittuario, con esplicita autorizzazione, dell'immobile  o fondo agricolo del quale il passo carrabile è di pertinenza tramite un tecnico abilitato.

Descrizione

Apertura: richiesta di apertura di un nuovo passo carrabile (normalmente apertura di un accesso sul marciapiede).

Chiusura: chiusura di un passo carrabile (normalmente chiusura dell’accesso sul marciapiede, in assenza revoca della concessione suolo pubblico).

Regolarizzazione: chiunque abbia un accesso laterale su strada pubblica deve regolarizzare lo stesso presso l’ente proprietario della strada.

 

Per ulteriori informazioni, consulta i termini e le condizioni di servizio.

Approfondimenti

Tutti i passi carrabili devono avere le seguenti caratteristiche (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 46):

  • essere distanti almeno 12 metri dalle intersezioni e essere visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita
  • consentire l'accesso a un'area laterale che sia adatta per far stazionare e circolare veicoli
  • prevedere un'adeguata separazione dall'entrata pedonale, soprattutto se l'accesso è particolarmente trafficato
  • favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale, se l'accesso dei veicoli avviene direttamente dalla strada. L'eventuale cancello dovrà essere arretrato per consentire la sosta di un veicolo che attende di entrare.

Gli accessi possono essere di due tipi:

  • accessi che prevedono una modifica del piano stradale per facilitare l'ingresso dei veicoli all'area privata, i passi carrabili veri e propri
  • accessi a raso, cioè senza alcun manufatto e intervento sulla sede stradale.

I proprietari di un accesso a raso possono chiedere divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale. L'accettazione della domanda è subordinata alla relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

Il cartello di passo carrabile deve avere (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 120):

  • dimensioni pari a 45x25 cm (normale) o 60x40 cm (maggiorato)
  • in alto, l'indicazione dell'ente proprietario della strada che ha rilasciato l'autorizzazione e, in basso, il numero e l'anno del rilascio. Senza questi dati il segnale è inefficace.

Di norma, il cartello deve essere installato parallelamente all'asse della strada, su porte o cancelli.

L'installazione e la manutenzione del cartello sono a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

Se si deve accedere temporaneamente ad aree private, come nel caso di cantieri o fiere, è possibile chiedere l'autorizzazione per aprire un passo carrabile provvisorio (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 46, com. 5).

In questo caso occorre rispettare, per quanto possibile, le caratteristiche previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 46. Se non possono essere osservate le distanze dall'intersezione, occorre installare idonea segnalazione di pericolo.

Il divieto di sosta in prossimità del passo carrabile comporta una occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli. 

In presenza di accessi a raso, l'area in cui è vietato sostare deve essere inferiore a 10 m².

L'occupazione di suolo pubblico è soggetta al pagamento del canone unico patrimoniale da effettuare contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 835).

La domanda di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

Come fare

Il soggetto interessato deve presentare la domanda tramite sportello telematico SER.DI.GI.

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • copia dell'atto che attesti la proprietà dell'immobile o contratto di locazione (con atto di assenso del proprietario dell’immobile con allegato documento d’identità comprovante la disponibilità della porzione immobiliare interessata dalla richiesta);
  • copia della deliberazione dell’assemblea del condominio attestante la volontà di regolarizzazione o modifica (nel caso in cui il richiedente sia un condominio);copia della deliberazione dell’assemblea del condominio attestante la volontà di regolarizzazione o modifica (nel caso in cui il richiedente sia un condominio);
  • copia dell'atto che attesti la regolarità urbanistica;
  • copia della planimetria generale allegata al titolo edilizio autorizzativo con esistenza del varco;
  • attestazione numero civico;
  • copia del versamento CUP;
  • relazione tecnica;
  • inquadramento territoriale su C.T.R. Scala 1:10000;
  • estratto di P.R.G.
  • aerofoto;
  • planimetria di progetto del passo carrabile;
  • sezione e prospetto ante e post operam del passo carrabile scala 1:200/1:100;
  • documentazione fotografica a colori a 3 punti di vista (frontale, dal lato sinistro, dal lato destro);
  • certificato catastale del terreno (in caso di accesso a fondo agricolo).

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: 90 giorni

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio direttamente online tramite la tua identità digitale

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio

Contatti

Argomenti:
  • Polizia
Categorie:
  • Mobilità e trasporti
  • Autorizzazioni
Ultimo aggiornamento: 21/03/2025 15:22.31

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